Visto che i nostri “politicanti” non sanno far altro, o quasi, che parlar di IMU(…purtroppo!), mi è tornata in mente una ‘stimolante’ decisione in tema della CTP di Bari (24 febbraio 2012, n. 56/8/2012; in estr. su “Il Fall.” 12/12), che mi offre lo spunto per una …ardita tesi [con qualche futura contestazione da parte dell’Erario …ma senz’altro ben ‘arginabile’ con un buon ricorso 🙂 ].

Come ben sapete, l’articolo 10 co.6 D. Lgs. 504/92 (su ICI e ora su IMU per il richiamo dell’art. 9 co.7 D. Lgs. 231/11) prevede espressamente solo per Fallimento e LCA la possibilità di pagare l’ICI (ed ora l’IMU) “entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”. Orbene il Giudice Tributario, a fronte di un’interpretazione restrittiva da parte dell’Erario, ha ritenuto equiparabile a Fallimento e LCA anche l’AS, visto che la (pur non tributaria) norma di cui all’art. 36 D. Lgs. 270/99 statuisce che, per quanto non previsto nel medesimo D. Lgs., si applicano all’AS le disposizioni sulla LCA in quanto compatibili.

Del resto con la ris. AE n. 161/E del 16 giugno 2009, lo stesso Erario aveva già riconosciuto l’equiparazione della AS alla LCA in materia di Iva e di obblighi dichiarativi e di versamento del sostituto di imposta.

***

Ma mi chiedo e Vi chiedo: cosa dovrebbe accadere in caso di Concordato Preventivo?

Francamente di fronte ad un c.p. meramente “liquidatorio” non vedrei ragioni perchè la predetta norma in materia di IMU non possa, rectius: non debba, applicarsi, trovandoci sempre dinanzi ad una procedura concorsuale senz’altro assimilabile al fallimento rispetto alla liquidazione dei beni.

Infatti il nuovo 182 lf in materia di “c.p.l.” rinvia espressamente (anche) alle norme propriamente fallimentari di cui agli artt. 107 e 108 lf (tanto che la Cassazione ne ha ripetutamente affermato la natura, comunque, di liquidazione “coattiva/forzosa”, a prescindere, cioè, dalle concrete modalità attuative degli atti esecutivi del piano concordatario; v. Cass. SS. UU. 19506/08 e Cass. 5993/11).

Ma …l’Erario sarà d’accordo?

Ho più di qualche dubbio, come accennavo.

Ma anche nella vicenda qui richiamata l’Erario non conveniva e poi il ricorso proposto ha condotto verso ‘lidi’ diversi.

A presto …con un’ Estate più “matura” (ci-spero)… Così come auspicherei per la nostra classe politica (…di-spero, purtroppo).

Antonio Pezzano

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA